I Modelli Organizzativi nel settore dei rifiuti
Quante volte abbiamo sentito ripetere che “la responsabilità penale è personale”? E’ l’articolo 27 della Costituzione a stabilirlo ed è un principio fondamentale della nostra civiltà giuridica.
Ma quel “personale” ha recentemente assunto una nuova connotazione: il Decreto Legislativo 231/2001 ha previsto (per la prima volta nell’ordinamento italiano) la possibilità che società ed enti possano essere direttamente chiamati a rispondere dei reati commessi da dirigenti, dipendenti e da tutti coloro che operano in nome e per conto della società e che tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce in un contesto di attuazione di direttive europee (allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa) e istituisce la responsabilità della societa considerata “quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente”.
L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite, commesse all’interno dell’impresa, non provengono tanto da un’iniziativa privata del singolo, ma rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa politica aziendale e discendono da decisioni di vertice dell’ente medesimo.
Tale responsabilità è “amministrativa” poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e presenta le garanzie proprie del procedimento penale. In particolare, il D.Lgs. 231/2001, all’art. 9, prevede una serie di sanzioni: sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza di condanna. La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente da un giudice penale e a condizione che il reato, nell’interesse o a vantaggio della società, sia stato commesso da soggetti qualificati (figure direttive o ad essi sottoposti).
La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l’illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.
L’articolo 7 del d.lgs. 231/01 stabilisce, inoltre, che, qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, la responsabilità dell’ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tuttavia, l’inosservanza di tali obblighi è esclusa, e con essa la responsabilità dell’ente, se prima della commissione del reato l’ente medesimo aveva adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.
Ovviamente l’esonero di responsabilità dell’ente richiede che il modello sia efficace ed effettivo: riguardo all’efficacia il legislatore stabilisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
L’effettività del Modello è invece legata alla sua efficace attuazione che richiede:
a) una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione, nell’attività, ovvero ulteriori modifiche normative (aggiornamento del Modello);
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
Inizialmente la Responsabilità amministrativa riguardava reati contro la P.A., reati informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, ecc.: il campo di applicazione si è però ampliato: il governo italiano ha recepito le direttive europee in merito ai danni ambientali che impongono di sanzionare penalmente le condotte illecite individuate dalla direttiva 2008/99, e fino ad oggi non sancite come reati, e di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche. Nel D. Lgs. 231 sarà quindi presente il nuovo articolo Art. 25-undecies (Reati ambientali) che chiamerà a rispondere le aziende per i reati in campo ambientale quali:
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distruzione di specie animali o vegetali protette;
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deterioramento di habitat protetti;
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tratta di specie in estinzione;
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scarico acque reflue;
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rifiuti;
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inquinamento di suolo, sottosuolo, acque;
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emissioni in atmosfera
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sostanze lesive dell’ozono;
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inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di “sostanze inquinanti”)
E’ in questo ambito che Elite Ambiente S.r.l. (azienda appartenente a Ethan Group e attiva nel settore del recupero di rifiuti speciali) ha ritenuto di far valere la propria sensibilità alla riduzione degli impatti ambientali, affinata negli anni con la registrazione EMAS dei suoi siti.
In tal senso, la Certificazione ISO 14001 e la Registrazione EMAS si integrano perfettamente con il modello organizzativo richiesto dal D. Lgs. 231 in quanto l’impresa dimostra di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali delle proprie attività e ricerca il miglioramento continuo, non solo internamente ma anche grazie alla valutazione di un soggetto certificatore esterno alla Organizzazione.
Nonostante al momento non esistano criteri per l’implementazione dei modelli organizzativi esimenti, né definito i requisiti minimi di idoneità dei modelli organizzativi conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 e al Regolamento EMAS, è comunque evidente che l’adozione di un sistema aziendale di gestione ambientale assicura l’adempimento di tutte le prescrizioni legislative e autorizzative in materia ambientale, in quanto requisito necessario ma non sufficiente di rispetto degli Standard di riferimento.
Insiema alla nomina dell’Organismo di Vigilanza e alla promulgazione di un Codice Etico, la Certificazione ambientale permette la prevenzione e il controllo dei principali rischi di reato ambientale, soprattutto tramite le attività di:
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Analisi dei potenziali impatti ambientali, diretti e indiretti (quali ad esempoio scarichi, emissioni in atmosfera, rumore, ecc.)
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Emanazione di procedure ed istruzioni di lavoro (utilizzo e manutenzione di macchinari potenzialmente impattanti, fasi critiche di recupero dei rifiuti, ecc.)
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Formazione dei lavoratori
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Vigilanza circa il rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori
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Analisi e valutazione della conformità normativa e periodico monitoraggio (analisi chimiche periodiche, raccolte dei dati);
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Riesame periodico delle analisi ambientali
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Formalizzazione dei ruoli e delle competenze;
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Estensione del “controllo operativo” a tutto il personale anche non direttamente dipendente dall’azienda:
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Individuazione di indicatori (p.e. I Core Indicators di EMAS III), NC, audit, etc. da utilizzare come feed-back direzionale;
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Garanzia di tracciabilità e “documentabilità” delle responsabilità e delle operazioni effettuate e delle azioni compiute.
L’introduzione del Modello organizzativo 231 in azienda ha richiesto inoltre:
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Integrazione dell’Analisi ambientale iniziale con una specifica “identificazione degli ambiti aziendali” di interesse rispetto ai reati ambientali;
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Valorizzazione delle sinergie tra Politica Ambientale e Codice Etico e di Condotta;
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Individuazione più accurata delle responsabilità del SGA quali la “separazione dei compiti e delle funzioni” per le attività a rischio;
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Approfondimento delle procedure e gli strumenti di gestione ambientale e di controllo e monitoraggio con misure dedicate specificamente alla prevenzione dei reati
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Istituzione dell’Organo di Vigilanza e definizione dei compiti, soprattutto in rapporto alle attività dei certificatori e degli auditor interni
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Rafforzamento della formazione rispetto ai rischi potenziali di reato
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Maggiore attenzione alla gestione delle “risorse finanziarie” nell’ambito del Sistema di Gestione ambientale.
di Luca Vecchiato e Marta Faggin – ECO-Management
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