SISTRI: che fare?
Risarcimenti? Partenza del sistema?
Dopo due anni di rinvii, e una partenza prevista per il 9 febbraio 2012 che si fa?
Entro venerdì il decreto milleproroghe arriva in Consiglio dei Ministri.
La modifica prevede l’inserimento di un nuovo comma
«4-bis. L’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 17 dicembre 2009, è sostituito dal seguente: Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nel seguito detto anche SISTRl, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, è operativo:
a) dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con più di 50 dipendenti, per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’articolo
5, comma 10, del presente decreto.
b) dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
c) dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – con meno di 11 dipendenti e per le imprese e gli enti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono oltre 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici.
d) dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le imprese e gli enti di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che producono meno di 10 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi e con un numero di dipendenti superiore a undici”.
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